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Formazione obbligatoria e aggiornamento professionale continuo

Il Regolamento che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, riporta che Il numero massimo di CFP cumulabili è 120, ma per esercitare la professione è necessario essere in possesso di un minimo di 30 (CFP); per integrare i 30 CFP che vengono detratti annualmente, si presenta la necessità di acquisire nuovi CFP attraverso la formazione professionale continua.



Come si ottengono i CFP per gli ingegneri

Il Regolamento che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri,  riporta che Il numero massimo di CFP cumulabili è 120, ma per esercitare la professione è necessario essere in possesso di un minimo di 30 (CFP); per integrare i 30 CFP che vengono detratti annualmente, si presenta la necessità di acquisire nuovi CFP attraverso la formazione professionale continua.
Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi.
Formazione non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale.
Formazione informale : apprendimento anche a prescindere da una scelta intenzionale.
Formazione formale: apprendimento delle conoscenze e abilità scientifico-culturali dell’ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.
Ogni evento formativo è valido ai fini dei C.F.P. solo se è organizzato da ordini degli Ingegneri o da enti e società accreditate dal C.N.I.
Fonte: www.formazionecni.it

Come si ottengono i CFP per i Geometri

La formazione è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri.

Gli iscritti hanno l’obbligo di acquisire nell’ambito di un triennio 60 Crediti Formativi Professionali e avere il proprio “Curriculum Professionale Certificato” (CPC) aggiornato e consultabile on-line.
Le attività di formazione professionale continua possono comprendere:
Corsi di formazione e aggiornamento compreso i corsi di formazione nei quali possono essere previsti anche esami finali.
Corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master).
Seminari, convegni e giornate di studio.
Visite tecniche e viaggi di studio.
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione.
Relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica.
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciali.
Rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato).
Frequenza di corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche.
Rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato. Attività di docenza.
Tutti gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all’attività professionale del geometra e geometra laureato; le norme di deontologia e ordinamento professionale; le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della professione.
I corsi possono essere organizzati dai collegi territoriali, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti purché autorizzati dal Consiglio Nazionale previo parere vincolante del Ministero vigilante.
Fonte: www.cng.it

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